L’ecobonus si applica sugli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
L’entità del beneficio corrisponde ad una di detrazione pari al 65% delle spese totali sostenute, con un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare.
Rientrano nell’ecobonus anche i seguenti interventi:
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.
Possono usufruirne tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Tutti i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
L’ecobonus si applica sugli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e che siano dotati di “impianto termico”.
L’entità del beneficio corrisponde ad una di detrazione pari al 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 per gli interventi di tipo a) e ad una di detrazione pari al 65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 per gli interventi di tipo b) e c). Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 30.000 euro per unità immobiliare.