SUPERBONUS 110%

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013;
  • riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli:

  • di recupero del patrimonio edilizio
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus facciate)
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

  1. INTERVENTI AGEVOLATI:

I superbonus agevolano gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali.

Ci sono interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e interventi ‘secondari’ che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli ‘trainanti’.

 

INTERVENTI PRINCIPALI O “TRAINANTI”

CAPPOTTO TERMICO

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
  • 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017.

 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IN CONDOMINIO

Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:

  • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, il limite di spesa, calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, costituisce il tetto massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono.

 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI E NELLE VILLETTE A SCHIERA

Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro.

Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il superbonus è riconosciuto anche se gli interventi per l’efficientamento energetico sono eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

 

MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di una detrazione del 90%.

 

INTERVENTI SECONDARI O “TRAINATI”

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Tali interventi rientrano nel superbonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ di efficientamento energetico, che siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, che sia assicurato, nel complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

FOTOVOLTAICO

Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Se l’installazione degli impianti fotovoltaici avviene contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non autoconsumata o condivisa in sito.

L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96.000 euro.

 

SISTEMI DI ACCUMULO FV

Per questi interventi valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici.

È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema.

 

COLONNINE DI RICARICA

Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ di efficientamento energetico.

 

  1. SOGGETTI BENEFICIARI:

Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • le organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese. Rientrano quindi tra i beneficiari:

  • il proprietario;
  • il nudo proprietario;
  • il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • i familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni o se le spese riguardano interventi effettuati su immobili rientranti nell’ambito privatistico, quindi diversi da quelli strumentali all’attività, oggetto dell’attività o appartenenti al patrimonio dell’impresa.

 

  1. COME USUFRUIRE DEL SUPERBONUS:

DETRZIONE DIRETTA

Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

SCONTO IN FATTURA

Il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari.

Il cessionario può utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle addizionali comunali, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

I fornitori rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

CESSIONE DEL CREDITO

I contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.

I cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Se dai controlli emerge che il contribuente non avrebbe avuto diritto al Superbonus, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzarlo.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

 

 

 

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